STATUTO SSUM
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n Articolo 1. - Denominazione
Con il nome di <Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina (SSUM)> si designa un’associazione ai sensi dell’art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.
La società ha personalità giuridica; non persegue alcun scopo di lucro.
n Articolo 2. - Durata
La società ha una durata illimitata.
n Articolo 3. - Sede e lingua ufficiale
La sede della società è il domicilio del presidente di turno.
Le lingue ufficiali della società sono il tedesco, il francese e l’italiano.
Per semplificarne lettura, il presente testo verrà redatto utilizzando esclusivamente la forma maschile.
n Articolo 4. - Scopi
La società riunisce medici, veterinari ed esponenti in campo scientifico, tecnico-sanitario, che si dedichino, con metodologia pratica e/o scientifica, all’apprendimento, alla ricerca ed all’evoluzione della ecografia applicata alla medicina.
Essa sostiene la formazione primaria, la formazione postgraduata e l’aggiornamento continuo delle persone citate nell’art. 4.1.
Sostiene il progresso e lo scambio di esperienze in campo scientifico. Si cura dei contatti specialistici internazionali. Difende gli interessi professionali dei suoi membri.
n Articolo 5. - Organizzazione della società
5.1Elementi di base
Nell’ ambito della società, si creano sezioni specialistiche e sezioni regionali a struttura linguistica. È consentita l’appartenenza di un membro a più di una sezione.
Le sezioni specialistiche e regionali si costituiscono autonomamente. Preparano i loro singoli statuti, definiscono i criteri di ammissione e le normative standard di qualità. Per la creazione di una sezione autonoma é necessaria l’adesione minima di 40 membri ordinari.
La formazione di una sezione deve passare attraverso l’approvazione del comitato e quindi essere sottoposta al consenso della assemblea generale.
La società è strutturata nel modo seguente:
Sezioni specialistiche
I membri ordinari adempiono alle condizioni di ammissione della sezione e sono nello stesso tempo soci ordinari della SSUM.
Le sezioni specialistiche sono responsabili della formazione specifica ecografica del loro campo e promuovono la formazione di base e quella postgraduata. Le manifestazioni organizzate dalle sezioni, saranno accessibili per principio a tutti i membri ordinari della SSUM e verranno periodicamente pubblicate. I presidenti delle sezioni specialistiche sono membri del comitato allargato.
5.3 Sezioni regionali
Sono costituite da unità regionali o linguistiche e hanno come scopo principale il sostenimento e l’organizzazione dell’aggiornamento continuo.
Non sono rappresentate nell’ ambito del comitato allargato.
5.4 Gruppi di lavoro
Si costituiscono da membri ordinari della SSUM, che si occupano di una parte specialistica nel campo dell’ecografia o trattasi di piccoli gruppi specialistici, di grandezza insufficiente a costituire una sezione autonoma.
I gruppi di lavoro non vengono rappresentati nel comitato allargato.
Le sezioni possono accettare membri extraordinari, i quali tuttavia non saranno soci della SSUM.
Le sezioni ed i gruppi di lavoro possono ottenere un appoggio finanziario dalla società, facendo pervenire al comitato una richiesta motivata.
n Articolo 6. - Funzioni di socio - Appartenenza
La società è formata da membri ordinari sostenitori ed onorari.
La regolare ammissione alla società quali membri ordinari, è aperta alle persone citate nell’ art. 4.1. Si tratta in genere di membri ordinari già iscritti nelle relative sezioni.
Persone fisiche e giuridiche, che sostengono gli scopi della società, possono divenire soci sostenitori.
Quali soci onorari, possono essere elette persone, che si sono particolarmente prodigate nel campo dell’ecografia o per la società. Le elezioni avverranno su incarico del comitato nel corso dell’assemblea generale.
La richiesta di associazione verrà presentata alla società mediante una domanda di adesione scritta.
La domanda, contenente una descrizione dettagliata della personale formazione ecografica e della esperienza maturata, verrà inoltrata alla sezione corrispondente. I criteri di ammissione verranno coordinati e accettati dal comitato allargato.
Aspiranti membri, provenienti da campi specialistici, non appartenenti ad una propria sezione, presenteranno la loro domanda di adesione direttamente al segretariato della SSUM.
L’appartenenza alla società non è demandabile.
n Articolo 7 - Esclusione dalla società
La qualità di membro si estingue al momento del decesso o in caso di risoluzione della persona giuridica.
Dimissioni
Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al comitato, con termine di disdetta di sei mesi per la fine di un anno solare. (Art. 70, cpv 2 CCS). Il comitato ha il potere, in casi particolari, di abbreviare o di non considerare questo termine, in particolare nel caso di cambiamento di domicilio.
Non versamento della quota sociale
I membri che, nonostante richiamo, sono in arretrato di due anni con il versamento della quota sociale vengono considerati dimessi, se dopo ripetuta ingiunzione di pagamento non ottemperino ai loro impegni di contribuzione entro 2 mesi.
Esclusione
Un membro può essere escluso dalla società solo per motivi gravi su richiesta del comitato. L’esclusione viene ratificata dall’assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei voti, dei soci presenti aventi diritto di voto.
n Articolo 8 - Quota sociale
Ogni membro onorario e sostenitore è tenuto al pagamento di una quota sociale annua, l’importo della quale è fissato con scadenza annuale dall’assemblea generale.
I membri ordinari al termine della loro attività professionale, previa richiesta scritta, potranno venire esonerati dal pagamento della quota sociale annua. Essi continueranno a beneficiare dei diritti dei soci ordinari.
I membri onorari sono esentati dal versamento della quota sociale annua.
Le singole sezioni hanno la possibilità di richiedere il versamento di una quota sociale.
Per gli impegni assunti, la società risponde solo con il capitale sociale.
n Articolo 9 - Organi della società
Gli organi della società sono:
l’assemblea generale
il comitato
Il comitato allargato. Esso è costituito dall’insieme del comitato e dei presidenti delle sezioni specialistiche.
le sezioni e i gruppi di lavoro.
n Articolo 10 - L’assemblea generale
L’assemblea generale costituisce l’organo supremo della società.
Convocazione
L’assemblea generale viene convocata dal comitato della società:
per l’annuale assemblea generale ordinaria. Questa ha luogo di regola in Svizzera. Tutti i membri hanno diritto di partecipare all’assemblea generale.
per l’assemblea generale straordinaria su decisione della maggioranza in seno al comitato o allorquando viene richiesta da almeno 1/5 dei membri.
la convocazione dell’assemblea generale viene comunicata per iscritto ad ogni membro, con un anticipo di almeno 4 settimane.
Partecipazione e diritto di voto
Hanno diritto a partecipare e di voto tutti i membri ordinari, sostenitori ed onorari della SSUM. Sono eleggibili solo i membri ordinari.
Lista delle trattande
Il comitato della società provvede a redigere la lista delle trattande ed all’invio della stessa in allegato alla lettera di convocazione. Verranno tenute in considerazione le proposte dei singoli membri.
Competenze
L’assemblea generale esercita le seguenti competenze:
eleggere i membri del comitato della società. L’eleggibilità dei membri del comitato si delibera sulla maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto
ratificare, su richiesta del comitato, conf. all’art. 5 (6), l’ammissione di nuovi membri. La lista delle candidature è da comunicare ai singoli membri, ripartita per sezioni, trasmettendola in allegato alla lettera di convocazione per l’assemblea generale. Se nascono controversie in merito all’elezione di un candidato, verrà intrapresa una votazione segreta. L’eleggibilità si delibera sui 2/3 dei membri aventi diritti di voto.
eleggere, su proposta del comitato, i soci onorari
designare i revisori dei conti;
deliberare in merito all’esclusione di membri.
approvare il rapporto sull’attività del comitato e dell’associazione, votare il preventivo ed il bilancio annuale.
discutere ed approvare il preventivo per l’anno successivo
modificare gli statuti in conformità all’art. 13
è responsabile del disbrigo di tutti gli affari correnti non di competenza di un altro organo della società
le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi salvo indicazione contraria agli statuti. Il presidente partecipa alle votazioni e ha inoltre, a parità di voto, potere decisionale. Risoluzioni approvate possono essere rimesse in discussione nel corso della medesima riunione, premesso che 2/3 dei presenti aventi diritto di voto si pronuncino in tal senso
fa stato l’art.75 del Codice Civile Svizzero, al quale tutti i membri hanno il diritto di fare ricorso, qualora fossero state prese decisioni non inerenti alla legge o contrapposte ai presenti statuti, entro un termine di 30 giorni. Il foro competente è rappresentato dal domicilio del presidente.
La presidenza
Il presidente della società presiede l’assemblea generale, in caso d’impedimento la presidenza è affidata al vicepresidente. Il presidente nomina uno o più scrutatori.
Segreteria
Il segretario del comitato riveste anche la carica di segretario dell’assemblea generale.
Elezioni e votazioni
Elezioni e votazioni sono effettuate a voto palese; se un terzo almeno dei presenti con diritto di voto ne fa richiesta, si procede a scrutinio segreto..
Quorum
Per le elezioni è richiesta al primo turno la maggioranza assoluta (>50%) ed al secondo, la maggioranza relativa dei voti espressi validi (maggioranza del numero dei votanti). Le risoluzioni sono adottate, con riserva di quei casi in cui il presente statuto preveda la maggioranza qualificata, a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti con diritto di voto.
n Articolo 11 - Comitato della Società
Il comitato si compone da:
- il presidente
- il vicepresidente
- il presidente designato
- il segretario
- il cassiere
- da uno a tre rappresentanti
Almeno un membro del comitato è rappresentante della Svizzera italiana e/o la Svizzera romanda.
Votazioni
I membri del comitato vengono eletti dall’assemblea generale. I nomi dei candidati per il comitato vengono trasmessi ai singoli membri per iscritto, in allegato alla lettera di convocazione ed alla lista delle trattande, con 4 settimane di anticipo sulla riunione dell’assemblea generale.
I singoli membri hanno il diritto a segnalare dei propri candidati; in questo caso la proposta deve essere effettuata per iscritto al presidente con un anticipo di minimo 14 giorni prima della riunione. Se per una singola carica viene proposto più di un candidato, si procede a scrutinio segreto.
Durata dei singoli incarichi
La permanenza in carica di presidente, vicepresidente e presidente designato, ha una durata 3 anni. Il presidente uscente diventa vicepresidente. La durata dell’incarico del segretario e del cassiere è pari a tre anni. È consentita una rielezione del comitato.
Riunione del comitato
Il presidente indice ogni anno almeno due riunioni del comitato, oppure ogni qualvolta gli oggetti in discussione lo rendano necessario o se 3 membri del comitato ne facciano richiesta. Di regola la convocazione dovrebbe essere emanata con almeno 8 giorni di anticipo sulla riunione.
In merito alla riunione viene redatto un verbale, che è sottoscritto dallo scrivente. Il comitato allargato viene convocato almeno una volta all’anno. In casi urgenti può essere convocata una riunione telefonicamente
Votazioni
Le risoluzioni sono adottate, salvo prescrizione diversa degli statuti, a maggioranza dei voti espressi. Il presidente partecipa alla votazione ed a parità di voto, ha potere decisionale.
Competenze e doveri
Il comitato promuove tutte le attività della società purché non siano oggetto delegato ad un altro organo di competenza. Ha in particolare, le seguenti competenze e funzioni:
Il comitato rappresenta, nei confronti delle autorità e di terzi, gli interessi della società e rispettivamente delle sue singole sezioni. In caso di richieste specialistiche, si rivolge di rimando alle corrispondenti sezioni e gruppi di lavoro. La società contrassegna tramite firma vincolante e congiunta: del presidente insieme al segretario oppure del presidente unitamente al cassiere. Il cassiere ha potere di firma autonoma per importi fino a 5000.-sFr. .
amministra il capitale sociale dell’associazione, allestisce il preventivo ed il bilancio annuale.
ratifica l’ammissione di nuovi membri, in conf. agli art. 5 e 6 e sottomette all’assemblea proposte per la nomina di soci onorari.
delibera in merito all’esclusione di membri, in presenza di gravi motivazioni.
nomina uno dei suoi membri, quale delegato per la FEUMB e la FIUMB.
convoca l’assemblea generale.
allestisce un rapporto, sottoponendolo all’attenzione dell’assemblea generale, sulla attività della società ed in merito alla sua situazione finanziaria.
nell’ambito di manifestazioni più grandi e di convegni, il comitato ha la facoltà di nominare un presidente responsabile.
alla fine del suo mandato, con termine di un mese, il membro del comitato uscente, trasmette tutti gli incarti e i documenti debitamente catalogati, al suo successore
11.7 Comitato allargato
Il comitato allargato è rappresentato dall’insieme del comitato della società con dai presidenti delle singole sezioni specialistiche.
Il presidente dispone, secondo le necessità e comunque minimo a una scadenza annuale, le riunioni del comitato allargato.
n Articolo 12 - Revisori dei conti
I due revisori dei conti, eletti dall’assemblea generale, sorvegliano i movimenti di cassa e le finanze della società. La supervisione ricorrerà con una scadenza almeno annuale. Il risultante protocollo verrà sottoposto alla assemblea generale.
L’incarico dei due revisori è della durata prevista di tre anni. È prevista la possibilità di una rielezione.
n Articolo 13 - Variazioni dello statuto
Proposte
Proposte in merito a variazioni concernenti lo statuto, devono essere sottoposte dal comitato della società o da 1/6 dei soci, per iscritto con un anticipo di almeno 3 mesi sulla data prevista della prossima assemblea generale.
Contestazioni ed eventuali controrichieste sono da presentare al comitato con almeno due mesi di anticipo sulla prevista riunione dell’assemblea generale, che a sua volta si impegna a trasmetterne il contenuto a tutti i membri, con almeno un mese di anticipo sull’incontro.
Quorum
Per l’accettazione delle variazioni nell’ambito degli statuti, si rende necessario il raggiungimento della maggioranza di 2/3 dei membri aventi diritto di voto.
n Articolo 14 - Scioglimento della associazione
Competenza
Lo scioglimento della società può seguire solo alla decisione dell’assemblea generale, imposto per sentenza dal giudice o per forza di legge.
Quorum
Lo scioglimento, su decisione della società, deve essere decretato dalla assemblea generale, convocata a tale scopo, a voto maggioritario di almeno due terzi dei membri con diritto di voto.
Se il numero legale, conformemente a quanto citato al punto 14.2 del presente articolo, non viene raggiunto, si dovrà convocare una seconda volta l’assemblea generale entro un termine di due mesi; questa ha facoltà, a dispetto del numero dei membri presenti aventi diritto di voto, di deliberare in proposito con effetto esecutivo. Lo scioglimento della società deve essere approvato dai due terzi dei membri aventi diritto di voto.
In caso scioglimento statuario della società, a seguito di sentenza giudiziaria o per forza della legge l’assemblea generale conferisce ad uno o più delegati plenipotenziari il compito di liquidare il capitale sociale e si pronuncia a maggioranza semplice sulla destinazione dello stesso.
n Articolo 15 - Statuti
Il presente statuto, è stato redatto in tedesco ed in francese e tradotto in italiano. Fa stato il testo tedesco.
Lo statuto è stato approvato nel corso dell’assemblea costitutiva del 3 giugno 1969. Su decisione dell’assemblea dell’8 dicembre 1979, gli statuti sono stati riveduti con validità a partire dal 1 gennaio 1980 e la denominazione originaria di <Gruppo di Lavoro Svizzero per l’Ultrasonologia nella diagnostica> (SAGU) è stata tramutata in <Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina e Biologia> (SSUMB). Questi statuti sono stati riveduti e redatti in una nuova versione su decreto dell’assemblea generale dell’8 giugno 1989. L’ultima revisione è stata approvata dalla assemblea generale del 16 ottobre 1997. Questa è entrata in vigore con effetto immediato. Contemporaneamente, la denominazione della società è stata modificata in <Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina> (SSUM).
Bedano, 1.3.1998
Il presidente:, Il segretario:
Dott. L. Braun, Dott. Ch.Looser

